Art. 2.
(Istituzione dell'elenco nazionale delle DOS).

      1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro

 

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due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'elenco nazionale delle DOS, comprendente le seguenti discipline: shiatsu, naturopatia, reflessologia plantare, prano-pratica, craniosacrale, yoga, tai ji, qi gong, counseling olistico, kinesiologia, reiki, watsu e floripratica.
      2. La Commissione di cui all'articolo 3, entro dodici mesi dalla sua istituzione, determina i profili e gli ambiti di competenza delle figure professionali degli operatori delle discipline di cui al comma 1, sentito il parere delle rispettive associazioni nazionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e).
      3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute, su proposta della Commissione di cui all'articolo 3, con proprio decreto, provvede all'aggiornamento annuale dell'elenco nazionale delle DOS ai fini dell'iscrizione nel medesimo elenco di altre DOS.